Art. 2 · Misure in materia di accise

Art. 2

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Misure in materia di accise

In vigore dal 19 mar 2026
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, nelle seguenti misure: a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri; b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri; c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e in 6,1 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede ai sensi dell'.
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