Art. 9
9 / 11Ulteriori disposizioni urgenti in materia di commissariamenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali
In vigore dal 12 mar 2026
1. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell', comma 589, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'espletamento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino provvede, con le modalità e con i poteri di cui ai commi 590 e 591 del medesimo della legge n. 197 del 2022, anche alla realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione della nuova Città della salute e della scienza di Novara.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata e le funzioni del Commissario relativamente ad entrambi gli incarichi.
3. Le spese per il compenso da riconoscere al Commissario straordinario sono a carico della Regione Piemonte che vi provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.
4. Per il compenso da riconoscere al Commissario alla ricostruzione post-calamità di cui all' della legge 18 marzo 2025, n. 40, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025, è autorizzata la spesa di 59.715 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 59.715 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Allo scopo di assicurare la continuità degli approvvigionamenti funzionali alla sicurezza energetica nazionale, gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuano a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Qualora sia prevista la realizzazione di opere per il mantenimento ovvero l'esercizio degli impianti di cui al primo periodo in altro sito, l'efficacia dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale, è prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.
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