Art. 8-bis

Art. 8-bis

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In vigore dal 10 mag 2026
(( (Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dei ponti).)) 1. ((All', comma 4-duodecies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: "30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2026")) .
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-03-11;32#art-8-bis