Art. 5
5 / 11Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
In vigore dal 12 mar 2026
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) subentra, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell' del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nonché ai sensi dell', comma 280, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima società RFI S.p.A., indicati nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il medesimo Commissario subentrante, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili pro tempore di strutture della società RFI S.p.A., ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari di cui al primo periodo cessano dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi relativi alle opere commissariate. Al Commissario e ai sub-commissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di RFI S.p.A. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avente natura ricognitiva degli interventi oggetto del subentro di cui al comma 1, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono indicati i cronoprogrammi procedurali e finanziari, le fonti finanziarie disponibili per la realizzazione dei medesimi, nonché i criteri e le modalità di revoca delle stesse in caso di mancato rispetto dei termini previsti.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'amministratore delegato della società RFI S.p.A. è, altresì, nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all', commi 2, 2-bis e 3, del citato decreto-legge n. 32 del 2019, per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima società RFI S.p.A., indicati nell'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto. L'incarico commissariale cessa alla data di effettiva entrata in esercizio degli interventi. Il Commissario straordinario di cui al primo periodo, per lo svolgimento delle attività commissariali, è autorizzato a nominare, in qualità di subcommissari, i responsabili pro tempore di strutture della società RFI S.p.A., ai quali può delegare attività e funzioni proprie. Il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario e ai sub-commissari nominati ai sensi del presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati e i medesimi svolgono le relative funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi di spese sono posti a carico del bilancio di RFI S.p.A. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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