Capo I
Art. 10
Abrogato10 / 25Misure per il rilancio del turismo
In vigore dal 27 feb 2026 al 27 apr 2026
1. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive del settore turistico, ivi inclusi gli stabilimenti termali e balneari, nonché gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all' della legge 25 agosto 1991, n. 287, che operano nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, il Ministero del turismo realizza, anche avvalendosi di ENIT S.p.A., campagne promozionali, di carattere nazionale e internazionale, finalizzate a valorizzare i medesimi territori e ad attrarre i flussi turistici, anche fornendo priorità nelle attività promozionali e fieristiche e accesso privilegiato alle iniziative.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'.
Storico versioni
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