Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 28 apr 2026
Misure per il rilancio del turismo 1. Al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive del settore turistico, ivi ((compresi)) gli stabilimenti termali e balneari, nonchè gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all' della legge 25 agosto 1991, n. 287, che operano nei territori interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, il Ministero del turismo realizza, anche avvalendosi ((della società ENIT)) S.p.A., campagne promozionali, di carattere nazionale e internazionale, finalizzate a valorizzare i medesimi territori e ad attrarre i flussi turistici, anche fornendo priorità nelle attività promozionali e fieristiche e accesso privilegiato alle iniziative. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-27;25#art-10