Art. 1 · Misure urgenti per lo svolgimento delle attività di protezione civile
Capo I

Art. 1

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Misure urgenti per lo svolgimento delle attività di protezione civile

In vigore dal 27 feb 2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana»; Considerato che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, nonché gravi danni ai territori, centri abitati e litorali coinvolti, con conseguenze rilevanti sulle attività economiche e produttive, sui beni pubblici e privati, sulle infrastrutture e sui servizi pubblici; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disciplinare interventi urgenti adeguati alla straordinarietà dei citati eventi e di consentire che tali misure possano essere assunte anche con l'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare la frana di Niscemi; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere, in relazione al rischio «precipitazioni intense», in luogo dell'attivazione del sistema IT-alert tramite il canale cell broadcast, la messa in esercizio di una App dedicata, da definire a cura del Servizio nazionale della protezione civile; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale verificatisi negli anni 2023 e 2024; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la definizione di stime di danni derivanti da eventi catastrofali a cura di professionisti qualificati, anche in ragione della possibilità, al ricorrere dei presupposti di legge, che vi sia un concorso statale nell'indennizzare i relativi danni; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la completa attuazione degli obblighi di pianificazione di protezione civile comunale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2026; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; Emana il seguente decreto-legge: Misure urgenti per lo svolgimento delle attività di protezione civile 1. Le disposizioni di cui all', comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche ai fabbisogni relativi agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2026 e di 25 milioni di euro per l'anno 2027. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 e a 25 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'. 3. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate di 50 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul riparto delle risorse del fondo di cui all', comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-27;25#art-1