Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 25 apr 2026
Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni 1. ((Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto)) 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all': 1) al terzo comma, le parole: «sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da ((lire mille a quattromila)) » sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da ((euro 1.000)) a euro 10.000», ((dopo)) il primo periodo è inserito il seguente: «La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti» ((e le parole: "Con le stesse pene" sono sostituite dalle seguenti: "Con la medesima sanzione")) ((;)) 2) al quinto comma, le parole: «sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da ((lire duemila a quattromila)) » sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000» ((e le parole: "Con le stesse pene" sono sostituite dalle seguenti: "Con la medesima sanzione")) ; 3) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti: «Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresì, a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato. Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.La sanzione è da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa è posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all' della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'articolo 5-bis della ((medesima legge)) . Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà. La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.»; b) all', terzo comma, le parole da «sono punite» fino a « ((quattromila)) » sono sostituite dalle seguenti: «sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta». 2. All'articolo 654 ((...)) del codice penale, le parole « ((da lire duecentomila a un milione duecentomila)) » sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a ((euro 2.400)) ».
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