Art. 8-bis

Art. 8-bis

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In vigore dal 25 apr 2026
(( (Istituzione di aree di carico e scarico riservate per i veicoli adibiti al trasporto valori).)) 1. ((All', comma 1, lettera d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: "7-bis) dei veicoli adibiti al trasporto valori, in prossimità di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili".)) 2. ((All'articolo 158, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente: "o-ter) nelle aree riservate per il carico e lo scarico dei veicoli adibiti al trasporto valori")) .
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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23#art-8-bis