Capo IV
Art. 32
Abrogato32 / 33Disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana
In vigore dal 25 feb 2026 al 24 apr 2026
1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio 2024, e superare situazioni di estrema urgenza tali da compromettere il rispetto degli obblighi derivanti dal predetto Patto anche in relazione all'andamento dei flussi migratori, il Ministero dell'interno può avvalersi, fino al 31 dicembre 2028 ed in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Croce Rossa Italiana, in virtù della riconosciuta competenza nell'assistenza e nell'accoglienza dei migranti, per l'espletamento delle attività previste dall', comma 4, lettera e), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
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