Art. 30-ter

Art. 30-ter

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In vigore dal 25 apr 2026
(( (Disposizioni in materia di espulsione di stranieri detenuti).)) 1. ((All', comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "senza formalità" sono inserite le seguenti: ", nel termine di quindici giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto")) .
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