Capo IV
Art. 30
Abrogato30 / 33Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalità di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale
In vigore dal 25 feb 2026 al 24 apr 2026
1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio 2024, il Ministero dell'interno è autorizzato a derogare, fino al 31 dicembre 2028, per la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento, la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto e a titolo gratuito, l'attività di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. All', comma 3-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2028».
3. All', comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 2 e dell', comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142» sono aggiunte le seguenti: «oppure mediante posta elettronica certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio»;
b) al secondo periodo:
1) le parole: «In tal caso» sono soppresse;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato».
4. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni
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