Art. 28

Art. 28

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In vigore dal 25 apr 2026
Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identità 1. All' della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito, in fine, ((il seguente comma)) : «I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonchè ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall' del ((...)) regolamento di esecuzione ((, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230)) . Nella medesima cartella sono altresì annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo .». 2. All', comma 1, del ((testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della valutazione di pericolosità si tiene conto anche del mancato rispetto ((dell'obbligo di cooperare)) di cui all', ((sesto comma)) , della legge 26 luglio 1975, n. 354.».
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