Art. 26 · Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
Capo III

Art. 26

Abrogato26 / 33

Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

In vigore dal 25 feb 2026 al 24 apr 2026
1. Al fine di adempiere agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea, nonché di favorire la tempestiva assunzione a tempo indeterminato di personale di livello non dirigenziale, necessario a garantire la piena ed immediata operatività delle strutture organizzative, a livello centrale e territoriale, dell'Amministrazione civile, ivi comprese quelle individuate dal Piano di attuazione nazionale del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, il Ministero dell'interno per gli anni 2026 e 2027 è autorizzato, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente, senza il previo svolgimento di procedure di mobilità: a) a procedere allo scorrimento, con carattere di priorità, rispetto alle amministrazioni diverse da quella che hanno bandito il concorso, delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici; b) ad avvalersi di una o più procedure di reclutamento per esami, organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché quelle di cui all', comma 4, lett. b), del decreto-legge 21 giugno 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. 2. Fino al 31 dicembre 2027 il personale reclutato secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non può accedere alle procedure di mobilità di cui all' del decreto legislativo n. 165 del 2001, nè può essere utilizzato presso altre Amministrazioni pubbliche mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo. 3. Al fine di consentire alla Struttura commissariale per il recupero, la rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata l'ordinario svolgimento delle attività di cui all' del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative al «Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie per investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR» per l'annualità 2026 sono incrementate in misura pari ad euro 2.000.000. 4. All', comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, la parola «dodici» è sostituita dalla parola «undici» e la parola «nove» è sostituita dalla parola «otto»; b) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «Le specifiche attività del personale non dirigenziale sono retribuite sulla base di criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, mediante il ricorso al Fondo risorse decentrate, cui sono assegnate risorse pari ad euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Il trattamento accessorio aggiuntivo non può eccedere il limite pro-capite del 15 per cento della retribuzione tabellare.». 5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari ad euro 2.037.300 per l'anno 2026 e a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede: a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, così rideterminata dall', comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207; b) quanto a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
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