Capo II
Art. 20
Abrogato20 / 33Disposizioni relative al personale dell'Arma dei Carabinieri e all'arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale
In vigore dal 25 feb 2026 al 24 apr 2026
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 635, al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri è altresì richiesto il requisito dell'affidabilità di cui all' della legge 3 agosto 2007, n. 124»;
b) all'articolo 648, al comma 2, la parola «28» è sostituita dalla seguente: «26»;
c) all'articolo 683, dopo il comma 9 sono aggiunti infine i seguenti:
«9-bis. Per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, fino al 31 dicembre 2027, possono essere altresì banditi, nei limiti delle risorse finanziare disponibili e a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per titoli ed esami, per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini italiani:
a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa;
b) di età non superiore a 28 anni alla data indicata nel bando di concorso.
9-ter. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 9-bis, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
9-quater. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 9-bis sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facoltà assunzionali relative all'anno di riferimento.»;
d) all'articolo 765, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono ammessi alla frequenza del corso formativo straordinario di cui all'articolo 767-bis.»;
e) dopo l'articolo 767, è inserito il seguente:
«Art. 767-bis (Svolgimento del corso formativo straordinario per marescialli). - 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 683, comma 9-bis, frequentano, con il grado di maresciallo e in deroga all'articolo 768, un corso formativo straordinario di durata non inferiore a sei mesi, le cui modalità sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV, titolo III, capo I, del regolamento.
2. L'anzianità relativa dei marescialli di cui al comma 1 è rideterminata in base alla graduatoria finale del corso formativo straordinario.
3. Gli allievi che non superano il corso di cui al comma 1 sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se già in servizio, in tal caso il periodo di corso frequentato è riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.»;
f) all'articolo 769, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I marescialli dell'Arma dei carabinieri tratti ai sensi dell'articolo 767-bis, all'atto dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria della durata di anni quattro. Si applicano le disposizioni del libro IV, titolo V, capo IV, sezione IV, del codice.»;
g) all'articolo 771, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
«3-quater. I vincitori del concorso di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 e 767 nominati marescialli nello stesso anno. L'anzianità relativa è stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del concorso.»;
h) all'articolo 950, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: «1-bis. Il prolungamento della ferma per la durata di un anno è concesso dal Comandante generale o autorità delegata, su motivata proposta dell'ufficiale diretto, inoltrata per via gerarchica, anche nei confronti di un militare che alla scadenza della ferma volontaria non sia pienamente nelle condizioni, per qualità di rendimento in servizio, di essere ammesso direttamente al servizio permanente. Allo scadere di tale prolungamento è applicabile la norma relativa alla non ammissione nel servizio permanente, di cui all'articolo 949. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta può essere avanzata anche da altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo.»;
i) all'articolo 1783, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai marescialli a valere sulle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.»;
l) all'articolo 1860:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Studi superiori richiesti agli ufficiali e ai marescialli»;
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche per la valutazione degli studi superiori compiuti dai marescialli.»;
m) all'articolo 2243-bis:
1) al comma 3, la parola «2010» è sostituita dalla seguente «2016»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 frequentano, in luogo del corso d'istituto di cui all'articolo 755, un corso d'aggiornamento tecnico-professionale.»;
n) all'articolo 2243-ter, comma 2, la parola «2010» è sostituita dalla seguente: «2016»;
o) all'articolo 2248, al comma 1, la parola «2027» è sostituita dalla seguente «2033»;
p) all'articolo 2248-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, la parola «2027» è sostituita dalla seguente «2033»;
2) al comma 1-bis, la parola «2027» è sostituita dalla seguente «2033»;
3) al comma 1-ter, la parola «2026» è sostituita dalla seguente «2032»;
q) a decorrere dal 1° gennaio 2027, lo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 è sostituito dallo Specchio C del Quadro I della Tabella 4, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
2. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 363, comma 1, le parole «indicati nell'allegato A di cui all'articolo 383» sono sostituite dalle seguenti: «individuati con determinazione del Comandante Generale»;
b) l'articolo 383 è abrogato.
Storico versioni
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