Art. 2 · Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche
Capo I

Art. 2

Abrogato2 / 12

Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche

In vigore dal 21 feb 2026 al 18 apr 2026
1. Al fine di garantire un costo delle bollette elettriche accessibile e favorire, al contempo, una migliore sostenibilità delle politiche di supporto alle energie rinnovabili i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici aventi potenza nominale incentivata superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia con scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2029, non dipendenti dai prezzi di mercato, riconosciuti dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, possono aderire esclusivamente su base volontaria ad uno dei seguenti schemi: a) la tariffa premio è riconosciuta per un valore pari all'85 per cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027; b) la tariffa premio è riconosciuta per un valore pari al 70 per cento rispetto al valore spettante nel periodo che intercorre tra il secondo semestre dell'anno 2026 e il 31 dicembre 2027. 2. Ai soggetti responsabili che aderiscono ad uno degli schemi di cui al comma 1 è riconosciuta un'estensione delle convenzioni, aventi ad oggetto gli impianti per cui hanno aderito, di un periodo pari a 3 mesi, nel caso di cui al comma 1, lettera a) e di un periodo pari a 6 mesi nel caso di cui al comma 1, lettera b). Per il periodo oggetto di estensione, il GSE applica una tariffa pari alla media delle tariffe premio oggetto di riduzione ai sensi del comma 1. 3. I soggetti di cui al comma 1 comunicano entro il 31 maggio 2026 l'eventuale adesione allo schema di cui al comma 1 al GSE, che provvede all'aggiornamento delle relative convenzioni. 4. I soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, riconosciuti dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, possono optare, entro il 30 settembre 2026, per la fuoriuscita dai relativi meccanismi di incentivazione alle seguenti condizioni: a) la fuoriuscita è consentita, a decorrere dal 1° gennaio 2028, ad un numero di impianti la cui potenza complessiva non superi i 10 GW; b) è garantita la priorità di fuoriuscita per gli impianti che hanno aderito ad uno degli schemi di cui al comma 1, con le seguenti modalità: 1) a tali impianti è riconosciuto un corrispettivo, espresso in euro per MW, e determinato dal GSE per ciascun impianto, pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione. I corrispettivi sono calcolati assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio; 2) i flussi di cassa di cui al numero 1), sono attualizzati utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura; c) per l'eventuale potenza residua del contingente di cui alla lettera a), gli impianti che non hanno aderito ad uno degli schemi di cui al comma 1 sono selezionati mediante una procedura competitiva, gestita dal GSE, da svolgersi entro il 30 giugno 2027 in forma telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza, e non discriminazione, e con le seguenti modalità: 1) i soggetti richiedenti presentano offerte di ribasso percentuale rispetto al valore base di cui al successivo numero 2); 2) il valore base, espresso in euro per MW, è determinato dal GSE per ciascun impianto, ed è pari al 90 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione; il medesimo valore base è calcolato assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell'impianto dell'ultimo quinquennio; 3) i flussi di cassa di cui al numero 2) sono attualizzati utilizzando un tasso determinato dal GSE avendo a riferimento il costo del capitale di rischio che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura; 4) il GSE ordina le offerte ricevute in senso decrescente rispetto al beneficio atteso per il sistema fino a concorrenza del limite della potenza residua del contingente di cui alla a); d) la procedura competitiva di cui alla lettera c) si applica agli impianti di cui alla lettera b) nel caso in cui le richieste di fuoriuscita ai sensi della medesima lettera b) superino il limite di potenza complessiva di 10 GW; e) i soggetti responsabili degli impianti selezionati ai sensi delle lettere b), c) o d), ricevono a decorrere dal 2028, in rate costanti, in un arco temporale decennale, i corrispettivi rivalutati ad un tasso di interesse determinato dal GSE avendo a riferimento il costo medio del capitale che caratterizza gli investimenti in impianti fotovoltaici oggetto della procedura, e comunque non superiore al 6 per cento, a condizione che: 1) gli impianti a fonti rinnovabili siano oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2028 ed entro il 31 dicembre 2030, di interventi di rifacimento integrale che comportino un aumento di potenza tale da garantire valori di producibilità pari almeno al doppio di quella attesa negli anni di incentivazione residua dell'impianto esistente; 2) per la realizzazione degli interventi di cui al numero 1) siano utilizzati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all' del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che corrispondano ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo ; 3) nel caso di impianti con moduli collocati a terra in area agricola, gli interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1) devono garantire un incremento della producibilità pari ad almeno il 40% rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua; 4) nel caso di impianti con moduli non collocati a terra, gli interventi di rifacimento integrale di cui al numero 1) devono garantire un incremento della producibilità pari ad almeno il 40% rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua; 5) gli impianti a fonti rinnovabili di cui al numero 1) possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b), ai meccanismi di supporto di cui agli del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alla potenza corrispondente all'incremento di producibilità ottenuto in esito agli interventi di rifacimento di cui al medesimo numero 1); 6) gli impianti a fonti rinnovabili di cui ai numeri 3) e 4) possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b), ai meccanismi di supporto di cui agli del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alla potenza corrispondente all'incremento di producibilità ottenuto in esito agli interventi di rifacimento di cui ai medesimi numeri; 7) l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete, ascrivibile alla potenza residua rispetto a quanto previsto ai numeri 5) e 6), deve essere oggetto di contrattualizzazione a termine, anche attraverso i meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, o di incentivazione mediante meccanismi di supporto di cui agli del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato; 8) i corrispettivi di cui alla lettera e) del presente comma possono essere erogati nell'ambito dei contratti attuativi dei meccanismi di supporto di cui agli del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; 5. Al fine di favorire gli interventi di rifacimento integrale di cui al comma 4, alla sezione II dell'allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: «a-ter) rifacimento integrale di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, che insistano su aree industriali, a condizione che, a seguito dell'intervento medesimo, l'impianto continui a ricadere interamente in area industriale, a prescindere dalla potenza risultante;». 6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4, ivi incluse le modalità operative per l'espletamento della procedura competitiva di cui al comma 4, lettera c), le modalità di contrattualizzazione degli impegni assunti dai soggetti richiedenti, nonché i casi di revoca o decadenza dal beneficio di cui al comma 4, lettera e). 7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con propria deliberazione adegua, a decorrere dalle fatturazioni effettuate nel mese di marzo 2026 da parte delle imprese esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, le tempistiche di versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), da parte delle medesime imprese, del gettito delle componenti tariffarie ASOS e ARIM, di cui all'.1 dell'Allegato A alla Delibera 618/2023/R/com e s.m.i., allineandole alle tempistiche di versamento delle medesime componenti previste per gli esercenti l'attività di vendita dell'energia elettrica. 8. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propria deliberazione determina le modalità con cui riconoscere il beneficio derivante dall'attuazione dei commi 1, 4 e 7 del presente articolo, in modo tale da ridurre la componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e ad esclusione delle utenze che sono iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai sensi dell' del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.
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