Art. 1-bis
2 / 20In vigore dal 19 apr 2026
(( (Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento).))
1.
((All' del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:))
a)
((al comma 9:
1) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per la fornitura del teleriscaldamento";
2) al quinto periodo sono premesse le seguenti parole: "Nel caso della fornitura di gas naturale,";
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso della fornitura del teleriscaldamento, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce un'apposita componente tariffaria volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali e stabilisce, altresì, le misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio";))
b)
((al comma 9-bis, dopo le parole: "per la fornitura di gas naturale" sono inserite le seguenti: "e del teleriscaldamento".))
Storico versioni
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