Sez. II
Art. 9
Abrogato9 / 32Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale
In vigore dal 20 feb 2026 al 20 apr 2026
1. L' dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, è sostituito dal seguente:
« (Edifici in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale). - 1. La realizzazione di costruzioni e altre opere permanenti di ogni specie, anche galleggianti, in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonché le modifiche o lo spostamento di opere esistenti, è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza, nell'ambito del procedimento di cui all', comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività di cui al medesimo comma 1 e non è necessaria per la realizzazione di opere interne a edifici o fabbricati già esistenti.».
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