Sez. II
Art. 8
Abrogato8 / 32Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese
In vigore dal 20 feb 2026 al 20 apr 2026
1. Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le modalità di cui all'articolo 2220 del codice civile.
2. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i cui dati sui pagamenti sono già inseriti nella banca dati che alimenta il sito internet denominato «Soldi pubblici», adempiono agli obblighi previsti dall'articolo 4-bis del medesimo decreto pubblicando, nella sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito internet istituzionale, il collegamento al predetto sito internet «Soldi pubblici».
3. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all'allegato B al predetto decreto n. 33 del 2013, assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli del medesimo decreto legislativo mediante la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» del collegamento ipertestuale alle predette banche dati.
Storico versioni
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