Titolo III
Art. 31
31 / 32Clausola di salvaguardia
In vigore dal 20 feb 2026
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-19;19#art-31