Art. 31 · Clausola di salvaguardia
Titolo III

Art. 31

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Clausola di salvaguardia

In vigore dal 20 feb 2026
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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