Art. 25 · Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 {Misura rafforzata: Transizione 4.0} della Missione 1 - Componente 2 del PNRR, dell'Investimento 2.3 {Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria} della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy
Sez. VII

Art. 25

Abrogato25 / 32

Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 {Misura rafforzata: Transizione 4.0} della Missione 1 - Componente 2 del PNRR, dell'Investimento 2.3 {Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria} della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy

In vigore dal 20 feb 2026 al 20 apr 2026
Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy 1. In relazione all'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1, Componente 2, del PNRR (M1C2-Investimento 9), il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. e con l'Agenzia delle entrate, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della capacità operativa di quest'ultima. Le predette convenzioni disciplinano, anche in deroga all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure per il potenziamento delle attività di controllo, incluse le modalità per lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione, l'individuazione dei tempi per assicurare il rispetto delle scadenze previste per i singoli obiettivi, nonché il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate e alla società GSE, necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento. 2. In relazione all'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2, del PNRR (M4C2-Investimento 2.3), il Ministero delle imprese e del made in Italy è, altresì, autorizzato ad avvalersi, nel limite di 7 milioni di euro, sulla base di apposite convenzioni, di enti in house delle amministrazioni dello Stato o di società o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici. All'onere di cui al primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate alle predette misure dal fondo Next Generation EU-Italia. 3. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all' del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta afferenti agli investimenti finanziati con le risorse PNRR relative all'Investimento «Misura rafforzata: Transizione 4.0». 4. Al fine di assicurare la continuità operativa dei progetti Testing and Experimentation Facilities (TEF) denominati «AgriFoodTEF - Test and Experimentation Facilities for the Agri-Food Domain» e «AI-MATTERS - AI in Manufacturing Testing and Experimentation facilities for EuRopean SMEs», non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2025, è autorizzata la spesa di euro 6.324.763 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2026 del fondo di cui all' del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. 5. All', comma 435, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le attività di cui al primo periodo e per le altre attività di assistenza tecnica necessarie alla gestione della misura è riconosciuto al GSE un compenso di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».
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