Art. 21-bis

Art. 21-bis

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In vigore dal 21 apr 2026
(( (Disposizioni urgenti per i progetti del PNRR degli enti pubblici di ricerca).)) 1. ((Al fine di garantire il completamento dei progetti finanziati con risorse del PNRR a titolarità degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all' del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di euro 22.496.836 per l'anno 2026.)) 2. ((Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 22.496.836 per l'anno 2026, si provvede:)) a) ((quanto a euro 14.500.000, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, adottato ai sensi dell', comma 1072, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;)) b) ((quanto a euro 7.996.836, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, adottato ai sensi dell', comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)) .
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