Art. 15 · Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare
Sez. II

Art. 15

Abrogato15 / 32

Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare

In vigore dal 20 feb 2026 al 20 apr 2026
1. Al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), le regioni possono procedere ai sensi dell'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
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