Art. 12 · Misure urgenti in materia di microimprese
Sez. II

Art. 12

Abrogato12 / 32

Misure urgenti in materia di microimprese

In vigore dal 20 feb 2026 al 20 apr 2026
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 2-quaterdecies è inserito il seguente: «Art. 2-quaterdecies.1 (Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese). - 1. Le imprese con meno di cinque dipendenti si avvalgono, per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del regolamento, di una specifica procedura di notifica. 2. La procedura di cui al comma 1 è disciplinata dal Garante con proprio provvedimento, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.». 2. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. All', comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'impresa può indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.». 4. All', comma 5-bis, della legge 17 agosto 2005, n. 174, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'impresa può indicare, ai sensi del comma 5, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.». 5. All' del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), gli enti di formazione sono tenuti ad utilizzare la modulistica standard di cui al secondo periodo e a trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla data di conclusione del corso. Su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita Unioncamere, è adottato, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un modulo unico per la trasmissione in via telematica degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
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