Sez. II
Art. 10
Abrogato10 / 32Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione
In vigore dal 20 feb 2026 al 20 apr 2026
1. All', comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «presso la provincia» sono sostituite dalle seguenti: «presso una provincia della regione»;
b) il terzo periodo è soppresso.
2. Nelle more della revisione organica della materia e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 330, comma 2, primo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere nominati componenti delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche i medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, già appartenenti alle amministrazioni e ai corpi di cui al comma 2 del medesimo articolo 119, previa comunicazione all'azienda sanitaria locale della disponibilità a proseguire nell'incarico. Resta fermo quanto previsto dall', comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli , comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. All', comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì autorizzati all'utilizzo dei dispositivi di cui al primo periodo gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Per l'acquisizione, l'installazione e la manutenzione dei predetti dispositivi le regioni e le provincie autonome, mediante risorse proprie, stipulano accordi, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
4. All', comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende che utilizzano le targhe per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti.».
5. L'articolo 172-bis del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si interpreta nel senso che il trasbordo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore, entrambe regolarmente armate, non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purchè essa rimanga ormeggiata e non impiegata nella navigazione e vengano osservati gli obblighi di custodia eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 74 del codice della navigazione.
Storico versioni
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