Art. 14
14 / 17Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy
In vigore dal 1 mag 2026
1. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, relativo alle modalità operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2026, N. 62.
1-ter. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95,... e a seguito delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 100,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2028;
b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 48,1 milioni di euro per l'anno 2028;
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 84,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 14,1 milioni di euro per l'anno 2028.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter del presente articolo, pari a 153,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 184,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 78,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 153, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
1-quinquies. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, comma 3-bis, in materia di visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) all'articolo 33-bis, comma 1, in materia di semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
1-sexies. Al fine di prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo del comma 165 dell' della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è inserito il seguente: "Per l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può destinare le risorse stanziate, ai sensi del primo periodo, anche alle finalità di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2025-12-31;200#art-14