Art. 4
Abrogato4 / 5Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria
In vigore dal 2 dic 2025 al 27 gen 2026
1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi Acciaierie d'Italia spa in Amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato, nel corso degli anni 2025 e 2026, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 11,4 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo Sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al fine di agevolare il processo di transizione in atto, gli importi relativi agli stanziamenti di cui al comma 1 sono accreditati alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria mediante decreto ministeriale di autorizzazione all'INPS al trasferimento del relativo importo alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria.
4. Entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità a carico delle risorse ivi indicate, l'Amministrazione Straordinaria rendiconta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS l'effettiva spesa sostenuta e procede al trasferimento delle risorse non utilizzate secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
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