Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 28 gen 2026
Modifiche al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, e al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 1. All', comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, ((è aggiunto, in fine, il seguente periodo)) : «L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non è di per sè sintomo di uno stato di difficoltà ((...)) ». 2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 2026, N. 8)) . 3. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ammissione al programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria non è di per sè, ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo, sintomo di uno stato di difficoltà. In caso di imprese dichiarate di interesse strategico nazionale ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le risorse sono erogate entro quindici giorni dalla richiesta o, se già pendente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-12-01;180#art-3