Art. 1
1 / 6In vigore dal 28 gen 2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell' della legge 30 luglio 1998, n. 274»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonchè adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, recante «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio»;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;
Visto il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, recante «Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in merito al finanziamento concesso alla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in base al citato decreto-legge n. 92 del 2025 per una migliore gestione delle somme già erogate e residuate da quelle sinora utilizzate;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di garantire il pieno utilizzo delle somme del fondo previsto dall'articolo 77 del citato decreto-legge n. 73 del 2021;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in merito al riconoscimento delle erogazioni in favore delle imprese energivore se ammesse all'amministrazione straordinaria e alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, anche qualora a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA
((e per sostenere le imprese dell'indotto))
1. La società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è autorizzata a utilizzare le somme, a essa trasferite dalla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in ragione del finanziamento concesso in base all', comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, e residuate alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per garantire la continuità operativa degli impianti di cui ha la gestione.
1-bis.
((All', comma 201, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "2026, 2027 e 2028". Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy))
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2025-12-01;180#art-1