Art. 5 · Disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari

Art. 5

Abrogato5 / 11

Disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari

In vigore dal 9 ago 2025 al 7 ott 2025
1. In deroga a quanto previsto dall', comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e dall', comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché in deroga a quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, primo periodo, e 21, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con il decreto ministeriale 9 ottobre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2023 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell' del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha la durata di diciotto mesi e si svolge con le seguenti modalità: a) una sessione della durata di quattro mesi, anche non consecutivi, presso la Scuola superiore della magistratura, disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006; b) una sessione della durata di quattordici mesi, anche non consecutivi, presso gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado, articolata in quattro periodi: 1) il primo periodo, della durata di sei mesi, presso le corti di appello, disciplinato con apposita delibera del Consiglio superiore della magistratura e consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio; 2) il secondo periodo, della durata di tre mesi, presso i tribunali, consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di un'equilibrata esperienza nei diversi settori; 3) il terzo periodo, della durata di un mese, presso le procure della Repubblica presso i tribunali; 4) il quarto periodo, della durata di quattro mesi, presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.
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