Art. 4
Abrogato4 / 11Poteri straordinari dei capi degli uffici
In vigore dal 9 ago 2025 al 7 ott 2025
1. I capi degli uffici individuati ai sensi degli , comma 1, e 3, comma 2, entro dieci giorni dalla comunicazione dei provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura previsti dalle medesime norme, predispongono un piano straordinario, anche in deroga alle previsioni dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, in deroga ai limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dal Consiglio superiore, che consenta il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il piano straordinario è predisposto tenendo conto del disposto dell'articolo 7-ter, comma 2-bis, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e in maniera tale che la deroga ai limiti dei carichi esigibili non comprometta la qualità del servizio e della prestazione lavorativa dei magistrati.
2. In attuazione del piano possono essere derogati i criteri di assegnazione degli affari, nonché riassegnati affari già assegnati, in deroga alle ordinarie procedure di variazione tabellare e di riassegnazione degli affari previste dagli articoli 7-bis e 7-ter, del regio decreto n. 12 del 1941. Il piano e i provvedimenti conseguenti sono immediatamente esecutivi e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per la successiva approvazione.
3. Nell'elaborazione del piano il capo dell'ufficio può disporre che i magistrati assegnatari di affari in materie estranee alle macroaree interessate dal piano, ai quali sono assegnati, in forza del piano, fascicoli in materie rientranti nelle macroaree interessate possono posporre la trattazione dei primi per dare prevalenza a quelli rientranti delle materie indicate nel piano.
Qualora il piano sia rispettato, si considerano giustificati gli eventuali ritardi nel compimento degli atti relativi agli affari già assegnati nelle materie estranee, purchè siano conseguenza della partecipazione al piano. Della positiva partecipazione al piano da parte del singolo magistrato il Consiglio superiore della magistratura tiene conto ai fini di ogni successiva valutazione che lo riguarda.
4. Il piano e i provvedimenti conseguenti cessano di avere ogni efficacia il 30 giugno 2026.
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