Art. 3 · Applicazioni a distanza di magistrati ordinari

Art. 3

Abrogato3 / 11

Applicazioni a distanza di magistrati ordinari

In vigore dal 9 ago 2025 al 7 ott 2025
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura, al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della durata attesa dei processi civili previsto dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dispone un'applicazione straordinaria a distanza, su base volontaria, di magistrati, anche fuori ruolo, fino a un numero massimo di cinquecento, presso gli uffici giudiziari di primo grado individuati ai sensi del comma 2. L'applicazione a distanza ha ad oggetto la definizione da remoto di almeno cinquanta procedimenti civili, individuati secondo le modalità previste dal comma 9. 2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, individua gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni a distanza nonché il numero dei magistrati da applicare per ogni ufficio giudiziario, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e indipendentemente dalla copertura dell'organico dell'ufficio giudiziario destinatario. Con la deliberazione di cui al primo periodo, il Consiglio elenca gli uffici giudiziari destinatari dell'applicazione a distanza, ordinandoli secondo la gravità dello scostamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, e bandisce la procedura di interpello. Per proporre la domanda di applicazione a distanza l'interpello fissa un termine non superiore a quindici giorni dalla sua pubblicazione. 3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 2 i magistrati ordinari che svolgono funzioni giudicanti presso uffici giudiziari diversi da quelli destinatari delle applicazioni. Sono altresì ammessi a partecipare i magistrati collocati fuori ruolo che svolgevano funzioni giudicanti al momento del collocamento fuori dal ruolo organico. Sono esclusi i magistrati fuori ruolo in sedi situate al di fuori del territorio nazionale. 4. Nel termine e secondo le modalità stabiliti dall'interpello di cui al comma 2, terzo periodo, i magistrati interessati propongono domanda di applicazione a distanza, dichiarandosi contestualmente disponibili a definire, da remoto, i procedimenti civili di cui al comma 1, secondo periodo. 5. Il Consiglio superiore della magistratura, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la proposizione della domanda, dispone l'applicazione a distanza, secondo l'ordine di presentazione delle domande, presso gli uffici giudiziari individuati ai sensi del comma 2. Il magistrato applicato a distanza rimane in servizio presso l'ufficio di appartenenza. L'applicazione a distanza è comunicata all'ufficio di appartenenza del magistrato. 6. L'applicazione ha termine il 30 giugno 2026. Se il magistrato applicato a distanza definisce i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9 prima della scadenza del termine indicato al primo periodo, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario dell'applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 9, può assegnare al magistrato, che abbia manifestato la propria disponibilità, ulteriori cinquanta procedimenti civili da definire improrogabilmente entro il 30 giugno 2026. 7. Il magistrato applicato a distanza tiene le udienze da remoto ai sensi dell'articolo 127-bis del codice di procedura civile, o dispone il deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del medesimo codice. Se almeno una delle parti chiede che l'udienza si svolga in presenza ai sensi del secondo comma, secondo periodo, dell'articolo 127-bis e il giudice ritiene l'istanza fondata, rimette la causa al capo dell'ufficio per la riassegnazione a un magistrato dell'ufficio. In tal caso, al magistrato applicato è assegnato un ulteriore procedimento. Nel caso di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, se tutte le parti si oppongono o se, nel caso previsto dall'articolo 128 del codice di procedura civile, si oppone anche una sola parte, il giudice dispone che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi. Se con l'opposizione di cui al quarto periodo almeno una delle parti ha chiesto che l'udienza si svolga in presenza, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo. Il magistrato applicato a distanza partecipa alle camere di consiglio mediante i medesimi collegamenti audiovisivi previsti dal primo periodo. 8. Il capo dell'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato applicato a distanza verifica periodicamente che la produttività di quest'ultimo non sia inferiore a quella media della sezione alla quale è assegnato. 9. Entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al comma 2, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario della applicazione predispone un programma di definizione dei procedimenti civili maturi per la decisione, tra quelli delle macro-materie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Con successivo provvedimento immediatamente esecutivo, assegna i procedimenti ai magistrati applicati a distanza. Il programma e i provvedimenti conseguenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura. 10. Il capo dell'ufficio giudiziario destinatario delle applicazioni a distanza vigila sull'andamento del programma di definizione e comunica al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia, al termine del periodo di applicazione, il numero di procedimenti definiti dai magistrati applicati a distanza, indicandone altresì gli estremi. 11. Il magistrato applicato a distanza ha diritto a un'indennità di disponibilità in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall' della legge 4 maggio 1998, n. 133, corrisposta al termine del periodo di applicazione e alla condizione che, entro il termine medesimo, il magistrato abbia definito i cinquanta procedimenti civili assegnati ai sensi del comma 9. Nel caso di cui al comma 6, secondo periodo, al magistrato applicato a distanza è corrisposta una ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo del presente comma, a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, altri cinquanta procedimenti civili. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, nonché con altre indennità. Il magistrato applicato a distanza ha altresì diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello presso il quale presta servizio, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,16. 12. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 «Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi», del PNRR, nel limite di euro 15.273.824 per l'anno 2026, è versata, nel corrispondente anno, dai conti correnti di cui all', comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
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