Art. 10 · Disposizioni finanziarie

Art. 10

Abrogato10 / 11

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 9 ago 2025 al 7 ott 2025
1. Agli oneri derivanti dagli del presente decreto, pari a euro 1.875.372 per l'anno 2025, euro 9.337.118 per l'anno 2026, euro 5.992.195 per l'anno 2027, euro 6.225.492 per l'anno 2028, euro 6.225.492 per l'anno 2029, euro 7.287.758 per l'anno 2030, euro 8.085.220 per l'anno 2031, euro 8.091.977 per l'anno 2032, euro 8.382.151 per l'anno 2033, euro 8.406.332 per l'anno 2034 ed euro 8.696.506 a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante riduzione di euro 1.875.372 per l'anno 2025, di euro 9.337.118 per l'anno 2026 e di euro 9.612.580 annui a decorrere dall'anno 2027 dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 2. Dall'attuazione del presente decreto, a eccezione di quanto previsto all' e al comma 1 del presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;117#art-10