Art. 1
Abrogato1 / 11Disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace
In vigore dal 9 ago 2025 al 7 ott 2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni che incidono sull'organizzazione giudiziaria e sul processo civile per agevolare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026;
Ritenuta, quindi, la straordinaria necessità e urgenza di dettare disposizioni temporanee in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace, nonché di prevedere un regime straordinario di trasferimento presso le corti d'appello in difficoltà rispetto agli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere applicazioni a distanza di magistrati ordinari;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di attribuire poteri straordinari ai capi degli uffici giudiziari in condizioni di maggiore difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026, affinché gli stessi predispongano un piano straordinario che ne consenta il conseguimento;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disciplinare specificamente il tirocinio dei magistrati ordinari in procinto di essere nominati, affinché anch'essi possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza da parte delle corti di appello;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di differire i termini di entrata in vigore delle disposizioni in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di competenze del giudice di pace e di funzioni dei magistrati ausiliari, al fine di non distogliere risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza entro il termine del 30 giugno 2026 nonché di assicurare anche per l'anno 2026 il funzionamento dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e delle sezioni distaccate insulari di Portoferraio, Ischia e Lipari e di consentire ai professionisti dell'educazione l'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 15 aprile 2024, n. 55 sino al completamento delle norme relative alla formazione dell'albo professionale, all'avvio delle prime operazioni elettorali, all'indizione e celebrazione delle elezioni dei Consigli dell'Ordine territoriali e nazionale e al completamento della disciplina della struttura e delle funzioni degli organi rappresentativi e degli altri organi dell'Ordine;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, a fini acceleratori, di intervenire sul processo civile al fine di eliminare incombenti non utili rispetto alla definizione dei procedimenti per accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e assistenziale;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di aumentare la dotazione organica della magistratura ordinaria, in funzione dell'adeguamento della magistratura di sorveglianza alle attività connesse al controllo dell'esecuzione delle pene e alla tutela dei diritti delle persone detenute o soggette a misure restrittive della libertà personale, in modo tale da consentire l'operatività dell'ampliamento in un momento immediatamente successivo alla scadenza del termine previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di intervenire ulteriormente sulla disciplina degli indennizzi riconosciuti per la violazione del termine ragionevole del processo per il più efficiente e rapido smaltimento dei pagamenti nonché al fine di evitare ulteriori condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Disposizioni in materia di applicazione di magistrati e di giudici onorari di pace
1. Fino al 30 giugno 2026, il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, può applicare i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile, oltre il limite previsto dall'articolo 115, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e fino ad un numero massimo di cinquanta magistrati, anche in deroga ai requisiti di anzianità di servizio e alla valutazione di professionalità richiesti dal citato articolo 115, comma 3 del regio decreto n. 12 del 1941.
2. Fino al 30 giugno 2026, ai fini dell'applicazione dell'articolo 110 del regio decreto n. 12 del 1941, sono sempre ritenute imprescindibili e prevalenti le esigenze di celere definizione dei procedimenti pendenti in relazione al rispetto dei tempi previsti dalla Missione 1, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In questi casi il Consiglio superiore della magistratura provvede ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo 110 e non si applica il comma 6.
3. Fino al 30 giugno 2026, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il giudice onorario di pace può essere destinato in supplenza anche per ragioni relative alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.
Storico versioni
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