Art. 16 · Disposizioni finanziarie
Capo III

Art. 16

Abrogato16 / 17

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 1 lug 2025 al 9 ago 2025
1. Agli oneri di cui agli , comma 1, 3, comma 1 e 5, comma 5, pari a euro 271.251.606 per l'anno 2025, si provvede: a) quanto a euro 228.242.367, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell', comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; b) quanto a euro 43.009.239, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che, alla data del 27 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
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