Capo III
Art. 15
Abrogato15 / 17Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive
In vigore dal 1 lug 2025 al 9 ago 2025
1. All'articolo 583-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione delle manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.».
2. Il comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-30;96#art-15