Art. 12 · Modifiche all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110
Capo III

Art. 12

Abrogato12 / 17

Modifiche all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110

In vigore dal 1 lug 2025 al 9 ago 2025
1. All', comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra nè parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».
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