Capo I
Art. 5
5 / 39Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefìci per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata
In vigore dal 12 apr 2025
Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata
1. Il comma 1 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, è sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le condizioni stabilite dall' della legge 20 ottobre 1990, n. 302, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;
b) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, salvo risulti che, al tempo dell'evento, avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 908.888 euro per l'anno 2025, 1.017.775 euro per l'anno 2026, 1.126.662 euro per l'anno 2027 e 1.235.549 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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