Art. 35 · Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti
Capo V

Art. 35

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Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti

In vigore dal 12 apr 2025
1. All', comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, dopo le parole: «all'interno degli istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «o all'esterno» e dopo le parole: «persone detenute o internate» sono inserite le seguenti: «anche ammesse al lavoro esterno». 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all', comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193.
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