Art. 34 · Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefìci ai detenuti e agli internati
Capo V

Art. 34

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Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefìci ai detenuti e agli internati

In vigore dal 12 apr 2025
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefici ai detenuti e agli internati 1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4-bis, comma 1-ter, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «415, secondo comma e 415-bis,»; b) all', comma 8, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di convenzione l'amministrazione penitenziaria si esprime nel merito, indicando subito le condizioni e le prescrizioni eventualmente necessarie ai fini dell'approvazione della proposta stessa».
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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-04-11;48#art-34