Art. 28 · Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza
Capo III

Art. 28

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Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza

In vigore dal 12 apr 2025
Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza 1. Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono autorizzati a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, quando non sono in servizio. 2. Con regolamento adottato ai sensi dell', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le modificazioni necessarie al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
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