Art. 25

Art. 25

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In vigore dal 12 apr 2025
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale 1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 192: 1) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400»; 2) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni»; 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno»; b) alla tabella dei punteggi previsti dall'articolo 126-bis, il capoverso Art. 192 è sostituito dal seguente: Art. 192. Comma 6 3 Comma 6-bis, primo periodo 5 Comma 6-bis, secondo periodo 10 Comma 7 10
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