Capo II
Art. 16
16 / 39Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio
In vigore dal 12 apr 2025
Modifiche all'articolo 600-octies del codice penale
in materia di accattonaggio
1. All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici» e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Chiunque induca un terzo all'accattonaggio, organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2025-04-11;48#art-16