Art. 1 · Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani
Titolo I

Art. 1

Abrogato1 / 22

Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani

In vigore dal 15 mar 2025 al 13 mag 2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per l'attrattività dei giovani e il superamento del precariato nella pubblica amministrazione; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la continuità e l'omogenea applicazione delle procedure di reclutamento e la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza dei trasporti; Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure organizzative per la funzionalità e l'efficienza di taluni settori della pubblica amministrazione nonché per le straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nella riunione del 19 febbraio 2025 e del 13 marzo 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani 1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, una ulteriore percentuale del 10 per cento può essere destinata al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, ovvero del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all', comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ove strettamente conferenti ai profili tecnici banditi. Alla scadenza dei contratti di cui al presente articolo, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi incluso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato ai sensi del quarto periodo, le medesime amministrazioni e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono alla stipula di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato "PA 110 e lode" nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo di cui all', comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-03-14;25#art-1