Art. 3-bis
7 / 20In vigore dal 30 apr 2025
(( (Misure per la promozione dell'autoapprovvigionamento di energia elettrica).))
1.
((Al fine di incrementare il livello di concorrenza nell'approvvigionamento energetico favorendo la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica per i clienti finali, all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purchè tutte appartenenti al medesimo gruppo societario" sono sostituite dalle seguenti: "in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse".))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2025-02-28;19#art-3-bis