Art. 9 · Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa

Art. 9

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Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa

In vigore dal 25 feb 2025
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni, in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria: a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»; b) all'articolo 2230: 1) al comma 1, dopo la lettera m-quinquies), è aggiunta la seguente: «m-sexies) 2025: ufficiali: 32; marescialli: 75; totale 107.»; 2) al comma 1-bis, la parola: "m-quinquies)" è sostituita dalla seguente: "m-sexies)". 2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2025. 3. Allo scopo di garantire la necessaria continuità delle funzioni delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari di cui agli articoli 1475 e 1476 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino all'accertamento della rappresentatività per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, alle stesse Associazioni sono riconosciuti i distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, secondo i criteri di cui all' del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 96. 4. Ai medesimi fini di cui al comma 3, nelle more del nuovo accertamento della rappresentatività, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, è prorogata la rappresentatività vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 5.350.000 per l'anno 2026, euro 4.820.127 per l'anno 2027 ed euro 3.102.380 per l'anno 2028, si provvede, quanto a euro 1.337.500 per l'anno 2026, a euro 1.205.032 per l'anno 2027 e a euro 775.595 per l'anno 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 4.012.500 per l'anno 2026, a euro 3.615.095 per l'anno 2027 e a euro 2.326.785 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202#art-9