Art. 20
20 / 32Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina
In vigore dal 25 feb 2025
1. Tenuto conto della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno 2024, le disposizioni di cui agli , limitatamente ai commi 1 e 3, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, recante «misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso», continuano a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025. È autorizzata, altresì, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024.
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, con una o più ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2025 in deroga agli articoli 26 e 27, comma 5, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sentite le Regioni e le Province Autonome e di concerto con il Ministero dell'interno, si provvede a regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al termine di cui al comma 1 del presente articolo, delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere ai sensi dell', comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e degli articoli 31, commi 1 e 2, e 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Con le medesime ordinanze di cui al primo periodo si provvede, altresì:
a) al trasferimento delle stesse misure di assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti, anche prevedendo la corresponsione di un contributo una tantum, a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e dei nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica nonché l'anticipazione, nei limiti del 50 per centro dell'onere massimo stimato, in favore degli enti firmatari delle convenzioni per l'assistenza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, nazionali e regionali, in essere alla data del presente decreto, disponibili, per quanto necessario, alla proroga delle stesse convenzioni per un periodo non superiore a sei mesi;
b) alla cessazione del riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025 e alla fissazione di termini temporali perentori per la presentazione della relativa richiesta per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati prima del 1° febbraio 2025;
c) a regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalità di prosecuzione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall' dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, a cura delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sotto il coordinamento del... Ministero dell'Interno;
d) a regolare l'assegnazione alle Amministrazioni ordinariamente competenti, alle quali è trasferita la competenza per l'attuazione delle misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-bis del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, delle corrispondenti risorse finanziarie, allo stato disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all', comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Le risorse eventualmente eccedenti l'attuazione di quanto previsto dal presente comma... sono destinate, per l'anno 2025, all'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
3. Le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con il decreto del Ministro dell'interno di cui all' del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Si applicano, altresì, ove compatibili, le disposizioni derogatorie previste dagli dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle ordinanze di cui al comma 2.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2024-12-27;202#art-20