Art. 22 · Entrata in vigore
Capo V

Art. 22

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Entrata in vigore

In vigore dal 10 ago 2024
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 agosto 2024 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Abodi, Ministro per lo sport e i giovani Nordio, Ministro della giustizia Bernini, Ministro dell'università e della ricerca Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Sangiuliano, Ministro della cultura Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Garnero Santanchè, Ministro del turismo Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Nordio
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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113#art-22