Capo I
Art. 2 ter
8 / 45Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono
In vigore dal 9 ott 2024
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale, di cui all' del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all' del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, previste dal comma 1 dell' del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all' ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all', comma 10, lettere a), b) e c).
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113#art-2-ter