Art. 13 · Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito
Capo III

Art. 13

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Misure economiche urgenti in materia di collegi di merito

In vigore dal 9 ott 2024
1. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, per i collegi di merito accreditati di cui all' del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 2. Possono accedere al contribuito di cui al comma 1 solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accreditamento di cui all', comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo per l'accesso al contributo. 3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2024-08-09;113#art-13