Capo I
Art. 4
Abrogato4 / 13Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la Laguna di Venezia e della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
In vigore dal 30 giu 2024 al 20 ago 2024
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 15, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire l'avvio delle attività prodromiche all'operatività dell'Autorità per la Laguna di Venezia, istituita con l'articolo 95 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, e di predisporre gli atti necessari al funzionamento della stessa, il Presidente, in fase di prima applicazione, è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e a stipulare un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, per ciascun incarico ai sensi dell', comma 6, del predetto decreto legislativo 165 del 2001, e a deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario entro 45 giorni dall'insediamento, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.
2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 95, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020, n. 126.
4. Al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, è disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Storico versioni
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